Regio Decreto del 1914 numero 1326 art. 141


Quando l'archivio sussidiario non ha più fondi sufficienti per il proprio mantenimento, è soppresso ed è aggregato all'archivio del capoluogo del distretto, a meno che i Comuni interessati non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, ai sensi dell'art. 105 della legge.
Il provvedimento è dato con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

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