Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 99


Le norme della presente sezione varranno altresì per gli scavi per cui fosse stata data licenza a enti o a privati e da questi fossero già stati iniziati, quando lo Stato, a norma dell'art. 17, quarto comma della legge, si sostituisca agli enti o ai privati medesimi.
Si terranno tuttavia separate le cose scoperte antecedentemente al ritiro della licenza, e al momento della ripartizione saranno conteggiate a parte, nei modi stabiliti per gli scavi privati.

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