Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 18


Quando le domande giungano numerose ad un tempo, o si riferiscano ad oggetti delicati o deperibili, il direttore dell'Istituto giudicherà liberamente di quel che si può concedere o ricusare, a tutela del materiale archeologico od artistico a lui affidato, e dell'ordine interno dell'Istituto.
Per ogni oggetto o gruppo d'oggetti di cui si è concessa la riproduzione fotografica si determinerà un turno.
Nel determinare l'ordine del turno si terrà conto della data della domanda, dando però la preferenza, indipendentemente dalla data stessa:
a) a chi non esegua fotografie per scopo di commercio ma a solo intento di studi;
b) a chi, pure eseguendole per scopi di commercio, dichiari di obbligarsi a rinunziare ai diritti che possano competergli per la riproduzione con mezzi fotomeccanici dalle fotografie stesse, quando la riproduzione indicando il nome del fotografo, sia fatta ad illustrazione del testo in pubblicazioni edite in Italia e utili alla pubblica cultura.

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