Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 10


La domanda per l'autorizzazione di eseguire calchi, su carta bollata da cent. 50, sarà rivolta alla sovrintendenza competente e conterrà:
a) nome, cognome e indirizzo del richiedente;
b) indicazione precisa del processo che si richiede di seguire;
c) l'esatta indicazione dell'opera che si desidera di formare;
d) la dichiarazione di sottoporsi agli obblighi del presente regolamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti