Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 93


I periti stimeranno le cose scavate avendo riguardo al prezzo che le cose avrebbero all'interno del Regno.
Il giudizio dei periti sarà obbligatorio così per l'Amministrazione come per il proprietario, salvo il richiamo al Consiglio superiore, sul cui parere conforme il Ministero emetterà il provvedimento definitivo.

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