Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 90


A cura del sovrintendente o del funzionario da lui delegato sarà tenuta regolare nota degli oggetti che si scoprono nello scavo.
Il proprietario del terreno avrà diritto di assistere allo scavo personalmente o per mezzo di un incaricato e di tenere in contraddittorio nota delle cose rinvenute.
L'elenco tenuto dalla sola Amministrazione o in contraddittorio fa piena prova.

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