Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 89


Qualora lo scavo debba continuare oltre il termine fissato per la durata dell'occupazione, il Prefetto, su richiesta del sovrintendente, ne autorizzerà la dilazione ordinando in pari tempo il pagamento o il deposito di un'ulteriore indennità da determinarsi come agli articoli precedenti.

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