Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 75


Alle disposizioni del precedente articolo sono soggette altresì tutte le cose per cui è seguita la notificazione di cui all'art. 5 della legge, e che si reputano immobili per destinazione, ai sensi dell'art. 414 del Codice civile (Ora, art. 817 cod.civ. 1942).

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