Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 31


Per qualunque rimozione avvenuta, contrariamente al disposto dei precedenti articoli, senza il consenso del Ministero della istruzione il sovrintendente, non appena ne sia a cognizione, eleverà processo verbale che trasmetterà al Procuratore del Re per l'azione giudiziaria, ai sensi ed agli effetti degli artt. 31 e 34 della legge 20 giugno 1909, n. 364.
Altra copia del processo verbale verrà rimessa al Ministero della istruzione il quale la trasmetterà a quello da cui l'ente dipende, per tutti gli effetti amministrativi.

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