Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 30


Dovrà essere sempre avanzata domanda al Ministero dell'istruzione per le rimozioni le quali abbiano per iscopo la partecipazione ad esposizioni d'arte. Tali domande dovranno pervenire al Ministero almeno due mesi prima del tempo per cui sia stato divisato il trasporto.
Qualora il Ministero, sentita la sovrintendenza competente, e, ove occorra, la Commissione provinciale e il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, dia il suo assenso alla rimozione e al trasporto, potrà subordinarlo al versamento di una cauzione e in genere ad ogni condizione che valga a garantire l'incolumità della cosa.
La rimozione e il trasporto, nonché il ricollocamento della cosa avverranno sempre sotto la vigilanza delle sovrintendenze competenti.

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