Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 29


Rimozione
Le cose spettanti agli enti di cui alla presente sezione dovranno essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo che la sovrintendenza competente stimerà più idoneo a garantirne la conservazione e la custodia.
Nessuna delle cose predette potrà essere rimossa senza il consenso del sovrintendente competente, il quale, nei casi più importanti, richiederà l'autorizzazione ministeriale.
Quando si tratti di rimozione temporanea causata da rovina o da pericolo imminente o da restauri dell'edificio in cui le cose stesse sono conservate, il sovrintendente provvederà di ufficio o d'accordo con l'ente consegnatario o proprietario, al diligente inventario e al collocamento provvisorio di dette cose in un Istituto pubblico a ciò adatto. Del fatto il sovrintendente informerà subito poi il Ministero dell'istruzione.
In casi più gravi e di imprescindibile urgenza l'ente potrà provvedere direttamente salvo a denunciare subito il fatto al sovrintendente.

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