Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 25


Prima di promuovere le pratiche per la accettazione di doni ai musei e alle gallerie governative di opere d'arte, il Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui si tratti di cose di non primaria importanza, richiederà il parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti.

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