Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 176


L'ufficio di esportazione esamina se le cose siano soggette a licenza di esportazione o solamente sottoposte a certificato di nulla osta. Nel primo caso ne dà immediata notizia all'ufficio doganale, facendogli conoscere l'ammontare della tassa di esportazione che si sarebbe ritenuta applicabile. L'ufficio doganale, considerate in contrabbando le cose e valendosi degli elementi risultanti dal verbale di sequestro, eleverà verbale di contravvenzione, nelle forme indicate agli articoli 344, 345 e 346 del regolamento 13 febbraio 1896, n. 65, per la esecuzione della legge doganale, con l'avvertenza che, oltre alle copie ivi prescritte, se ne farà un'altra da inviarsi direttamente al Ministero della pubblica istruzione.
Ove invece le cose siano soltanto sottoposte a certificato di nulla osta l'ufficio di esportazione dandone notizia alla dogana la inviterà a non dare ulteriore corso alla pratica. Le cose, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione, rimarranno in deposito presso il R. ufficio di esportazione o l'Istituto governativo che questo stimerà più idoneo, sino a quando il proprietario non le reclami, pagando in pari tempo tutte le spese occorse per magazzinaggio, trasporto, ecc.

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