Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 174


Per i permessi di importazione temporanea rilasciati prima del 20 giugno 1909, restando, a norma dell'art. 11 della legge, salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione di essa, gli uffici di esportazione e le dogane si atterranno alle norme di cui agli artt. da 305 a 308 del R.D. 17 luglio 1904, n. 431.

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