Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 142


Allorché il Ministero abbia deciso di acquistare la cosa, ne darà avviso all'esportatore, e incaricherà il sovrintendente competente a prenderla in consegna.
Qualora il Governo non intenda di acquistare la cosa, lo significherà all'ufficio di esportazione, il quale procederà alla emissione della licenza, sempreché non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.

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