Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 124


Quando risulti a un ispettore onorario degli scavi e dei monumenti che nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione si eseguono scavi senza che egli abbia avuto notizia della concessione della licenza, darà immediato avviso di ciò al sovrintendente.
Simile obbligo spetta al Sindaco per il territorio del Comune.
Ove lo ravvisino opportuno, l'ispettore ed il Sindaco potranno nel tempo stesso richiedere gli ufficiali di polizia giudiziaria affinché procedano alle operazioni di cui all'articolo precedente.
A tali operazioni potranno anche procedere di loro iniziativa, dando subito poi notizia alla sovrintendenza, i detti ufficiali e gli altri funzionari menzionati nel primo comma dell'articolo 2 della L. 27 giugno 1907, n. 386.

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