Regio Decreto del 1913 numero 363 art. 102


Sarà sempre negata a privati la licenza di eseguire scavi in fondi appartenenti agli enti morali di cui all'art. 2 della legge, salvo il caso che sia espressamente pattuito fra l'ente e lo scavatore, che la proprietà degli oggetti da scoprirsi, detratta la metà spettante allo Stato, rimanga all'ente morale.

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