Espromissione



Quando un terzo (espromittente) assume verso il creditore (espromissario) il debito altrui (debitore espromesso) si verifica la figura dell' espromissione (art. 1272 cod.civ.).

Essa consiste appunto in una stipulazione, in un contratto nota1, mediante il quale un soggetto (terzo espromittente) si obbliga nei confronti di un altro (creditore) il quale accetta, a pagare il debito altrui (Cass. Civ. Sez. I, 6935/83 ).

E' evidente la connessione con la figura del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod.civ. , fattispecie che si differenzia da quella che stiamo esaminando per il fatto che, mentre l'espromissione consiste in un accordo diretto all'assunzione del debito (che tuttavia non viene estinto immediatamente), il pagamento del terzo consiste propriamente nella effettuazione immediata della prestazionenota2 .

L'espromissione si differenzia anche dalla fidejussione , nella quale il rafforzamento della posizione del creditore deriva dall'aggiungersi di un nuovo rapporto obbligatorio di natura accessoria e con funzioni di garanzia. Nell'espromissione tale funzione risulta estranea, rimanendo unico il vincolo debitorio (Cass. Civ. Sez. III, 1081/82 ) nota3.

L'espromissione si differenzia dalla delegazione di pagamento poiché manca l'invito o l'ordine del debitore : l'espromittente conviene con il creditore espromissario di assumere il debito dell'espromesso indipendentemente da qualsivoglia intervento del debitore (Cass. Civ. Sez. III, 2769/75 ) nota4. Dal punto di vista delle modalità di perfezionamento potremmo dire che l'espromissione sta al pagamento effettuato dal terzo come la delegatio promittendi sta alla delegatio solvendi : sia la prima sia la terza figura evocata consistono nella assunzione di un obbligo da parte di un soggetto (l'espromittente, il delegato) nei confronti di un altro (l'espromissario, il delegatario); la seconda e la quarta invece si sostanziano nella effettiva esecuzione della prestazione dedotta nell'obbligazione.

ESPROMISSIONE : PAGAMENTO DEL TERZO = DELEGATIO PROMITTENDI : DELEGATIO SOLVENDI.

L'espromissione si differenzia anche dall' accollo (art. 1273 cod.civ.), che consiste in un accordo tra debitore originario (accollato) ed un altro soggetto che si assume il debito (accollante), poiché l'accordo avente ad oggetto l'assunzione del debito altrui intercorre tra creditore e terzo (Cass. Civ. Sez. I, 2525/76 ) nota5.

Qual è l' efficacia della stipulazione dell'espromissione?

L'effetto proprio della figura è quello del cumulo delle obbligazioni. Al debito originario si aggiunge per il creditore la responsabilità del terzo con la creazione di un vincolo solidale tra debitore originario ed espromittente, senza che vi sia a favore di quest'ultimo il beneficio di preventiva escussione dell'espromesso (come invece viene disposto in tema di delegazione passiva dall'art. 1268 cod.civ. ) nota6.

Il creditore espromissario si potrà pertanto rivolgere indifferentemente al debitore originario ovvero all'espromittente.

E' fatta salva l'ipotesi (I°comma art. 1272 cod.civ.), che deve essere oggetto di un'apposita dichiarazione nota7 aggiuntiva, in cui l'espromissione sia liberatoria: in questo caso l'espromittente diviene il solo obbligato. Si parla a tal proposito anche di espromissione novativa, la quale deve risultare inequivocamente nota8 .

Si è deciso in proposito che l'escussione del traente da parte della banca presso la quale fosse stata scontata una cambiale tratta non possiede efficacia liberatoria per il girante, che si pone come coobbligato solidale nei confronti della banca girataria stessa (Cass. Civ. Sez. I, 4223/87 ).

Note

nota1

La dottrina è concorde (cfr. Rodotà, voce Espromissione, in Enc.dir., vol. XV, 1966, p. 781; Cicala, L'adempimento indiretto dell'obbligo altrui. Disposizione "novativa" del credito ed estinzione dell'obbligazione nella teoria del negozio, Napoli, 1968, p. 43 e ss.; Quagliariello, voce Espromissione, in N.sso Dig.it., vol. VI, 1960, p. 881 e ss.) nell'attribuire all'espromissione natura contrattuale. Secondo alcuni (Striani, Sulla figura dell'espromissione condizionata e sulla sua disciplina giuridica come negozio atipico, in Foro it., vol.I, 1956, p. 1946; Pettiti, Rapporto cartolare ed espromissione, in Giur.compl.Cass.Civ., 1952, vol. II, t.1, p. 660) si tratterebbe invece di un atto negoziale unilaterale.
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nota2

Cicala, voce Espromissione, in Enc.giur. Treccani, vol. XIII, 1989, p. 14; Mancini, Delegazione, espromissione, accollo, in Tratt.dir.priv., dir. da Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 414.
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nota3

Analogamente Di Sabato, Fideiussione e negozi di assunzione del debito altrui: criteri di interpretazione, in Riv.dir.civ., vol II, 1961, p. 490. Carpino, Espromissione cumulativa e fideiussione, in Riv.dir.civ., vol. I, 1969, p. 395 e ss., individua la differenza strutturale tra le due figure esclusivamente nell'oggetto. Nella espromissione esso sarebbe rappresentato dall'adempimento dell'obbligo altrui, nella fideiussione dalla prestazione di garanzia.
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nota4

In tal senso Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1978, p. 592; Betti, Teoria generale delle obbligazioni, vol. III, Milano, 1955, p. 95 e ss., Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 242.
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nota5

Rodotà, cit., p. 783; Zaccaria, Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo, in Comm. breve al cod.civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1211.
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nota6

Secondo l'interpretazione prevalente (Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 698; Barassi, La teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, 1946, p. 323 e ss.) la solidarietà tra debitore originario ed espromittente non differisce, nelle sue linee essenziali, dalla solidarietà passiva tipica. Tuttavia Rescigno, voce Delegazione (dir.civ.), in Enc.dir., vol. XI, 1962, p. 948 e ss., sostiene che nell'espromissione cumulativa la responsabilità del debitore originario è sussidiaria.
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nota7

La giurisprudenza ammette la liberazione del debitore originario desunto da un comportamento tacito del creditore: Cass. Civ. Sez. I, 6935/83 top7

nota8

Cicala, cit., p. 3 e ss.; Rodotà, cit., p. 782 e ss. Contra Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 672, il quale parla di contratto a favore di terzo (art. 1411 cod.civ.) nel cui ambito, in applicazione dei principi ordinari, l'espromesso può rifiutare l'effetto liberatorio voluto da altri.
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Bibliografia

  • BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, Milano, I, 1946
  • BETTI, Teoria generale delle obbligazioni: vicende dell'obbligazione: difesa preventiva e successiva dell'obbligazione, Milano, vol. III, 2-IV, 1955
  • CARPINO, Espromissione cumulativa e fideiussione, Riv.dir.civ., I, 1969
  • CICALA, Espromissione, Enc. giur. Treccani, XIII, 1989
  • CICALA, L’adempimento indiretto del debito altrui: disposizione novativa del credito ed estinzione dell’obbligazione nella teoria del negozio, Napoli, 1968
  • DI SABATO, Fideiussione e negozi di assunzione del debito altrui: criteri di interpretazione, Riv.dir.civ. , II, 1961
  • MANCINI, La delegazione, l'espromissione e l'accollo, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1999
  • PETTITI, Rapporto cartolare ed espromissione, Giur.compl. Cass.Civ., II, 1952
  • QUAGLIARIELLO, Espromissione, N.sso Dig. It., VI, 1960
  • RESCIGNO, Delegazione, Enc.dir., XI, 1962
  • RODOTA', Espromissione, Enc.dir., XV, 1966
  • STRIANI, Sulla figura dell'espromissione condizionata e sulla sua disciplina giuridica come negozio atipico , Foro it., I, 1956
  • TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 1978
  • ZACCARIA, Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo, Padova, Comm. breve cod.civ. Cian Trabucchi, 1994

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