Con il termine di
rappresentanza necessaria si intende evocare le ipotesi di
rappresentanza processuale. Ordinariamente la parte non può infatti stare personalmente in giudizio, dovendo costituirsi col ministero di un
procuratore iscritto in apposito albo e munito di
"procura" alle liti : per questo motivo si parla di rappresentanza necessaria.
E' stato osservato
nota1 che la rappresentanza necessaria si porrebbe a mezza via fra la rappresentanza volontaria e quella legale, possedendo connotazioni riconducibili ora all'una ora all'altra. Essa si distinguerebbe dalla seconda in quanto, pur essendo necessitata, è comunque libera nel contenuto; dalla prima in quanto appare predeterminata tanto nell'instaurazione quanto nel contenuto
nota2.
Per la rappresentanza necessaria, non potrà mai venire meno la situazione di sostituzione (non è possibile che Caio decida di non più avvalersi del proprio legale Mevio, decidendo di fare da solo), potendo al più cambiare il soggetto del rappresentante (nell'esempio fatto, Caio potrebbe decidere di sostituire a Mevio l'avvocato Filano).
Note
nota1
Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.238.
top1nota2
La rappresentanza processuale, infatti, "ha per oggetto il compimento o il ricevimento di quegli atti attraverso i quali si attua il diritto di difesa, che la legge riserva al difensore": Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.79.
top2Prassi collegate
- Studio n. 11/2004/T, Procura alle liti, regime fiscale