Rappresentanza necessaria



Con il termine di rappresentanza necessaria si intende evocare le ipotesi di rappresentanza processuale. Ordinariamente la parte non può infatti stare personalmente in giudizio, dovendo costituirsi col ministero di un procuratore iscritto in apposito albo e munito di "procura" alle liti : per questo motivo si parla di rappresentanza necessaria.

E' stato osservato nota1 che la rappresentanza necessaria si porrebbe a mezza via fra la rappresentanza volontaria e quella legale, possedendo connotazioni riconducibili ora all'una ora all'altra. Essa si distinguerebbe dalla seconda in quanto, pur essendo necessitata, è comunque libera nel contenuto; dalla prima in quanto appare predeterminata tanto nell'instaurazione quanto nel contenuto nota2.

Per la rappresentanza necessaria, non potrà mai venire meno la situazione di sostituzione (non è possibile che Caio decida di non più avvalersi del proprio legale Mevio, decidendo di fare da solo), potendo al più cambiare il soggetto del rappresentante (nell'esempio fatto, Caio potrebbe decidere di sostituire a Mevio l'avvocato Filano).

Note

nota1

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.238.
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nota2

La rappresentanza processuale, infatti, "ha per oggetto il compimento o il ricevimento di quegli atti attraverso i quali si attua il diritto di difesa, che la legge riserva al difensore": Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.79.
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Prassi collegate

  • Studio n. 11/2004/T, Procura alle liti, regime fiscale

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