Rappresentanza del convivente di fatto



Ai sensi del comma 40 dell'art. 1 della legge 76/2016 "Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Parrebbe invero che l'ipotesi di rappresentanza del convivente di fatto non si distingua in nulla rispetto alla norma. Per chiunque infatti sarebbe possibile nominare un procuratore speciale per il compimento di un singolo affare ovvero anche per una specifica categoria di atti da compiersi. L'art. 408 cod.civ. inoltre permette di poter indicare un amministratore di sostegno per l'ipotesi in cui, avendo perduto la capacità di intendere o di volere, non potesse più validamente esprimere una volontà negoziale.

Il senso della disposizione si rinviene tuttavia nel comma 41 dell'art. 1 della legge 76/2016, ai sensi del quale "la designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone."
Si deve dunque ritenere che il legislatore abbia introdotto una notevole semplificazione per l'espressione del conferimento di poteri rappresentativi relativi a decisioni sulla salute ed al compimento di atti post mortem (come appunto la donazione degli organi, la cremazione, etc.).

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