La rappresentanza volontaria



La rappresentanza volontaria si fonda sul conferimento del potere di spendere il nome altrui in forza di un apposito atto di investitura dipendente dalla volontà del rappresentato: tale la procura o la ratifica nota1.

La prima interviene preventivamente rispetto all'atto da perfezionare, essendo funzionalmente deputata a rendere i terzi edotti dell'esistenza dei poteri che il rappresentante manifesta nel porre in essere la propria attività.

La seconda può invece intervenire successivamente all'atto già compiuto in carenza di poteri rappresentativi, venendo così a sanare l'improduttività di effetti del negozio concluso dal rappresentante senza poteri.

Note

nota1

Accanto a queste fattispecie di investitura in dottrina si rinviene una ulteriore fonte del potere di rappresentanza volontaria nella conclusione di contratti idonei a creare un rapporto di gestione tra rappresentato e rappresentante: cfr. Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1137.
top1

Bibliografia

  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999

Prassi collegate

  • Studio n. 947-2013/C, Procura speciale a vendere e interpretazione della formula -tutti i diritti (ad essi costituenti) spettanti sull’immobile-

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "La rappresentanza volontaria"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti