Decadenza agevolazioni prima casa


Se il trasferimento avviene prima del quinquennio da un acquisto "agevolato" è discusso se il trasferente decada o meno dalle agevolazioni prima casa: vedi studio in Notiziario CNN del 6.11.2012.

Nel senso della NON DECADENZA vedi
Circolare AE 27/E del 21.6.2012 sia nel caso in cui oggetto degli accordi sia:
  • il trasferimento infraquinquennale del 50% da un coniuge all'altro;
  • la rivendita da parte di entrambi i coniugi ad un terzo con incasso dell'intero ricavato da parte di uno solo dei 2 comproprietari. In tal caso decade il solo dei due coniugi che incameri l'intero ricavato salvo che non ricompri entro l'anno successivo un'altra prima casa.

Precedenti: Risposta a Quesito Trib 188-2010/T in Notiz del 16.6.2011 argomentando dalla ratio della esenzione da qualsiasi imposta e tassa degli atti conseguenti a separazione o divorzio; se l'aleinazione che dà luogo a tale supposta decadenza è "atto relativo al procedimento di divorzio o separazione", esso non può dar luogo né direttamente , né indirettamente, ad un aggravio in termini di imposizione fiscale. Peraltro il trasferimento infraquinquennale in parola non ha le finalità speculative colpite dalla sanzione decadenziale, non esprimendo in capo al "trasferente" alcun fenomeno di capacità contributiva. (Busani Ag Prima casa 651/652; Comm Trib Treviso 98 del 2007; Comm Trib Torino 1 del 2010; Comm Trib Piemonte 53 del 2010)

Nel senso della DECADENZA Cassazione Sez 5 n. 2552 del 20.2.2003 e CASS 2263 del 3.2.2014 Viene considerata una azione recuperatoria quella della AF talché si applica il recupero della sola differenza di imposta senza sanzioni aggiuntive del 30%. (Articolo Federnotizie Marzo 2008 pag 67)

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