Provvedimento 16 settembre 2010, Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali


Disciplina delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale

Il Direttore dell'agenzia

Visto l'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente le procedure telematiche di registrazione, trascrizione e voltura;
Visti gli artt. 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le norme penali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria per l'anno 2005), concernente la presentazione degli atti di aggiornamento per via telematica;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005, concernente i termini, le condizioni e le modalità relative alla presentazione del modello unico informatico di aggiornamento degli atti catastali;
Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 68, il quale prevede che le consultazioni catastali sono eseguite secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 12 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2006, concernente le modalità di esecuzione delle visure catastali;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 13 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, concernente il regolamento sulla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare l'art. 15, concernente gli atti sottratti all'accesso;
Visto l'art. 19 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni in materia di aggiornamento del catasto;
Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Considerata la necessità di rendere disponibile il servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano ed ai pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti concernenti beni immobili;

DISPONE

Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano alla consultazione delle planimetrie catastali delle unità immobiliari urbane, con esclusione di quelle relative agli immobili censiti nelle categorie B/3 (prigioni e riformatori), D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), E/5 (fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze).
2. Non è in ogni caso consentito l'utilizzo delle planimetrie degli immobili che, ancorché non censiti nelle categorie di cui al comma 1, hanno la medesima destinazione d'uso e di quelle relative ad obiettivi sensibili per la sicurezza dello Stato.
3. Non sono, altresì, utilizzabili le planimetrie dichiarate non conformi dagli Uffici, in quanto non redatte sulla base delle regole catastali.

Articolo 2
(Servizio di consultazione telematica delle planimetrie catastali)
1. L'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio (SISTER) per la consultazione delle planimetrie catastali è consentito ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano di cui all'art. 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai notai, nonché ai segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all'utilizzo delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

Articolo 3
(Richiesta di consultazione)
1. La consultazione telematica della planimetria avviene previa sottoscrizione, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio.
2. Il soggetto richiedente dichiara, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di essere:
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato da parte di uno dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l'immobile, nonché dall'autorità giudiziaria;
b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l'immobile.
3. L'incarico professionale, di cui al comma 2 lettera a), è conservato, in originale, dal soggetto richiedente, per un periodo di 5 anni.

Articolo 4
(Utilizzazione dei dati)
1. I dati acquisiti per via telematica, in relazione all'incarico ricevuto, possono essere utilizzati esclusivamente per i fini consentiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riutilizzazione commerciale e di protezione dei dati personali.

Articolo 5
(Attivazione del servizio)
1. La data di attivazione del servizio di cui al presente provvedimento è stabilita con comunicato del Direttore dell'Agenzia del Territorio, pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.agenziaterritorio.it.

Articolo 6
(Controlli, sospensione e chiusura del servizio)
1. L'inosservanza degli obblighi del presente provvedimento determina la sospensione o la chiusura del servizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento, ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. L'Agenzia del Territorio ha facoltà di effettuare i controlli volti a verificare l'osservanza degli obblighi di cui al presente provvedimento.

Articolo 7
(Disposizioni finali)
1. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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