Procedimento (liquidazione individuale dell'eredità beneficiata)



La legge non prevede in tema di liquidazione individuale dell'eredità beneficiata speciali formalità: la natura stessa di questa modalità di soddisfacimento delle passività ereditarie, secondo la regola in base alla quale i pagamenti sono fatti a ciascuno degli aventi diritto semplicemente secondo l'ordine cronologico di presentazione (salva ovviamente l'esistenza di cause legittime di prelazione) implica regole particolarmente strutturate.

L'erede è comunque tenuto, ai sensi dell'art. 496 cod.civ. a rendere il conto nota1. In difetto di ciò, ai sensi dell'art. 497 cod.civ. l'erede in mora può essere costretto al pagamento con i propri beni.

Note

nota1

Il conto dovrà essere presentato nel termine che sarà concordato fra l'erede ed i creditori o i legatari che gliene facciano richiesta; in caso di disaccordo il termine verrà fissato giudiziariamente ex art.749 cod.proc.civ. (Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.178; Ferri, Successioni in generale (Artt. 456-511) , in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1968, p.376).
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Bibliografia

  • GIANNATTASIO, Delle successioni, Torino, Comm.cod.civ., 1959

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