Codice Civile art. 497


MORA NEL RENDIMENTO DEL CONTO

1. L' erede non può essere costretto al pagamento con i propri beni, se non quando è stato costituito in mora a presentare il conto e non ha ancora soddisfatto a questo obbligo.
2. Dopo la liquidazione del conto, non può essere costretto al pagamento con i propri beni se non fino alla concorrenza delle somme di cui è debitore.

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