Non del tutto perspicuo è il tempo ed il modo dell'accertamento del difetto di successibili testamentari e legittimi che conduce alla devoluzione dell'asse allo Stato a mente dell'art.586 cod.civ. . Secondo un'opinione sarebbe lo Stato a dover dare la prova della mancanza di altri successibili
nota1. Nel frattempo occorrerebbe procedere alla nomina di un curatore dell'eredità, da considerarsi giacente ex art.
528 cod.civ. .
Al riguardo è il caso di rammentare la distinzione tra eredità giacente ed eredità vacante. La prima ha quale presupposto la esistenza di un chiamato che non si trova nel possesso dei beni ereditari e che ancora non ha accettato l'eredità. La seconda, della quale non v'è alcuna definizione normativa, consiste nella condizione in cui versa l'eredità quando manchino successibili testamentari o legittimi ovvero vi abbiano tutti rinunziato oppure abbiano perduto il diritto di accettare l'eredità
nota2.
Il nodo è costituito dalla necessità o meno di fare ricorso all'istituto della giacenza ereditaria. Al parere secondo cui questa fase si paleserebbe indispensabile, si può opporre la considerazione secondo la quale una cosa è sovvenire alle esigenze di conservazione cui è funzionale la nomina del curatore, altra cosa è compiere un'attività di accertamento relativo alla sussistenza o meno di altri successibili che possano mettere fuori gioco lo Stato. In questo senso non sembra sempre e comunque necessario procedere alla nomina del curatore ex
art.528 cod.civ.
apri, tra i cui presupposti, lo si ribadisce, v'è quello dell'esistenza di un soggetto delato che non abbia il possesso dei beni ereditari. In tal senso va condivisa la valutazione addirittura in chiave di illegittimità del decreto di nomina del curatore che sia stato nominato quando già risulti la mancanza di successibili diversi dallo Stato (Tribunale di Reggio Emilia, 26 novembre
1987 ). Ben diversa è la situazione che si verifica quando sia stata instaurata la curatela e, successivamente, sia venuta meno la devoluzione ereditaria a cagione della rinunzia effettuata dall'unico chiamato: in tal caso la constatazione del difetti di altri successibili conduce da un lato al provvedimento terminativo della giacenza, dall'altro all'attribuzione dell'asse allo Stato (Pretura di Sestri Ponente, 11 ottobre
1985 ).
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Note
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Mengoni,
Successione legittima, in Tratt.dir.civ.comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 2000, p.212.
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nota2
Secondo un'opinione (Cfr. Lipari, L'eredità giacente, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol. I, Padova, 1994, p. 330) la "vacanza" identificherebbe propriamente siffatta mancanza assoluta di chiamati (ex lege o ex testamento), situazione in cui avrebbe luogo la successione a favore dello Stato.
top2Bibliografia
- LIPARI, L'eredità giacente, Padova, Successioni e donazioni, I°, 1994
- MENGONI, Successione legittima, Milano, Tratt.dir.civ. e comm.diretto da Cicu-Messineo, 2000