Cass. civile, sez. I del 1993 numero 11061 (09/11/1993)


Non costituisce gestione di affari, ai fini dell' art. 2028 cod. civ., l' attività che un privato svolga per anticipare gli effetti di provvidenze economiche disposte in suo favore dalla pubblica amministrazione e non pervenute alla fase di attuazione (nella specie, lavori di sbancamento per l' ampliamento del Centro siderurgico di Taranto, da effettuarsi a totale carico della Cassa per il Mezzogiorno, ma iniziati dalla società ricorrente prima che la "Cassa" fosse autorizzata all' esecuzione delle opere), non essendo ancora eseguibile l' obbligo assunto dall' amministrazione e non potendosi considerare inerzia, né impedimento a provvedere (cosiddetto "absentia domini"), il particolare modo di deliberare e di operare delle persone giuridiche pubbliche, pur se suscettibile di causare ritardi contrastanti con le aspettative del beneficiario.

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