Prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento




L'azione di ingiustificato arricchimento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni di cui all'art. 2946 cod.civ..

La legge nulla dispone circa l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale, questione che assume particolare importanza relativamente al caso in cui in giudizio sia fatta contemporaneamente valere la c.d. azione primaria. Si pensi al caso in cui chi intende far valere giudizialmente un determinato pregiudizio subìto non sappia se il giudice reputerà sussistenti i requisiti necessari per l'azione di risarcimento del danno e per l'effetto introduca, in via subordinata, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della prima, l'azione di ingiustificato arricchimento.

In proposito è stato rilevato che il dies a quo del termine prescrizionale decorre dal giorno in cui si verifica l'arricchimento ed il correlativo depauperamento e non dalla data del passaggio in giudicato della pronunzia che nega la possibilità di proporre l'azione primaria (Cass. Civ. Sez. III, 1863/97 ; Cass. Civ. Sez. III, 6685/88 ).nota1

Note

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Conforme Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1972, p. 522.
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