Operatività della collazione



Di non poca importanza è mettere a fuoco il modo in cui funziona la collazione. In particolare ci si domanda se l'attribuzione traslativa o comunque lo spostamento patrimoniale che interviene in conseguenza della collazione, in virtù della quale il coerede trasferisce in natura quanto già ricevuto dal de cuius a titolo donativo ovvero riversa l'equivalente del controvalore in denaro avvenga automaticamente oppure costituisca l'esito dell'adempimento di un'obbligazione. Secondo i fautori della prima impostazione, una volta apertasi la successione, la donazione si risolverebbe automaticamente e l'oggetto della stessa verrebbe ad essere compreso tra i beni dell'asse che ricadono nella comunione incidentale tra i coeredi nota1.

Preferibile appare tuttavia (eccezion fatta per il caso della collazione avente ad oggetto il denaro, ogniqualvolta denaro si rinvenga nell'asse: art. 751 cod.civ. ) la teoria dell'efficacia obbligatoria della collazione. Il coerede che sia stato beneficiato da donazioni "deve" (come significativamente si esprime l'art. 737 cod.civ.) conferire ai coeredi tutto ciò che ha ricevuto a tale titolo dal defunto, salva dispensa nota2. Si aggiunga che la scelta competente all'obbligato (se cioè effettuare la collazione mediante conferimento in natura ovvero per imputazione), ciò che viene a configurare un' obbligazione facoltativa (o a facoltà alternativa), mal si concilierebbe con l'automaticità del modo di operare della collazione nota3 . D'altronde in tutti i casi in cui il conferimento non può che seguire per imputazione e previa valutazione del valore dei beni, sia pure con riferimento al tempo in cui la successione siasi aperta, un trasferimento immediato si paleserebbe impraticabile. Questo avviene quando si tratti di mobili (art. 750 cod.civ.), di beni alienati, ipotecati o periti per colpa del donatario (art. 744 e 746 cod.civ.) nota4. Probabilmente le due teoriche si possono conciliare osservando che l'effetto legale proprio della collazione importa l'automatica insorgenza dell'obbligo da parte del coerede di darvi corso, fermo restando che la concreta esecuzione viene a sostanziare la relativa obbligazione posta a carico del donatario (in questo senso si può interpretare Cass.Civ. Sez.II, 1988/69 nonchè Cass.Civ. Sez.II, 1159/95 che osserva come quanto donato debba essere conferito indipendentemente da una domanda espressa dei condividenti).

Rimane da riferire della collazione avente ad oggetto denaro (art.751 cod.civ.). Stante il tenore della detta disposizione, reputato che la stessa introduca un'ipotesi di compensazione legale tra il debito discendente dalla collazione ed il credito del coerede già donatario relativamente a quanto si rinvenga nell'asse, può, come anticipato, essere accolta (limitatamente al caso) la prospettazione dell'automatica operatività dell'istituto in esame.

Alla questione in discorso non è estranea la considerazione dell'assenza di previsione normativa circa le eventuali sanzioni comminabili nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione di effettuare la collazione nota5. E' infatti chiaro che la costruzione del fenomeno come automatica esimerebbe l'interprete da qualsiasi considerazione circa conseguenze e rimedi dell'inosservanza da parte del coerede delle prescrizioni di legge.

Note

nota1

Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1958, p.517.
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nota2

Barassi, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947, p.191; Burdese, La divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1980, p.315; Coviello N., Delle successioni. Parte generale, Napoli, 1935, p.496; Polacco, Delle successioni, Milano-Roma, 1937, p.189; Forchielli-Angeloni, Della divisione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 2000, p.380; Pacifici-Mazzoni, Il codice civile italiano commentato. Trattato delle successioni, vol.VI, Firenze, 1910, p.192.
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nota3

In questo senso Gazzara, voce Collazione, in Enc.dir., p.337. Chi sostiene invece la automaticità dell'effetto traslativo della collazione ritiene che il potere di scelta riservato al coerede donatario determini un nuovo ritrasferimento contrario. Questo consentirebbe al donatario di ritenere il bene donato, ma in qualità di coerede. La collazione quindi comporterebbe la automatica risoluzione della donazione, mentre l'atto di scelta implicherebbe la risoluzione della comunione instauratasi per effetto della collazione con efficacia a far tempo dall'apertura della successione (così Andreoli, Contributo alla teoria della collazione delle donazioni, Milano, 1942, p.6 e p.107).
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nota4

Forchielli-Angeloni, op.cit., p.383.
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nota5

Cfr. Andrini, La collazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.133. L'A. osserva come il relativo obbligo è sprovvisto di sanzione. Può tuttavia obiettarsi nel senso della applicabilità dei principi generali. Sarà dunque proponibile un'azione volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione ex lege di procedere alla collazione. Non si vede inoltre perchè escludere un'azione intesa ad ottenere la condanna del donatario alla corresponsione di una somma di denaro pari a quella da riversare nell'asse (mentre sembrerebbe da escludere, stante la spettanza della scelta al donatario stesso di procedere al conferimento in natura, la possibilità di una pronunzia ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.. Il tutto fatto salvo il diritto di domandare il risarcimento dei danni.
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Bibliografia

  • ANDREOLI, Contributi alla teoria, Milano, 1942
  • ANDRINI, La collazione, Padova, Successioni e donazioni, II, 1994
  • BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1947
  • BURDESE, La divisione ereditaria, Torino, vol. XX, 1980
  • GAZZARA, Collazione, Enc. dir.
  • PACIFICI-MAZZONI, Il cod. civ. it. comm., Firenze, VI, 1910
  • POLACCO, Delle successioni, Roma, II, 1937

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