Cass. civile, sez. III del 1977 numero 5157 (26/11/1977)


La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1739 cod. civ., secondo cui i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti dallo spedizioniere devono essere accreditati al committente, salvo patto contrario, non consente allo spedizioniere di trarre alcun vantaggio economico dal contratto oltre a quelli consistenti nella retribuzione e nei compensi espressamente previsti dall'art. 1740 cod. civ.. Ne consegue che, a differenza di quanto previsto dalla norma generale contenuta nell'art. 1713 cod. civ., in tema di mandato, non si può indagare sulla causa per cui il premio, l'abbuono o il vantaggio di tariffa sia stato percepito dallo spedizioniere, ma è sufficiente il fatto della percezione di esso perché sorga l'obbligo di accreditarlo al committente. (Nella specie, il ricorrente sosteneva che l'obbligo di accreditamento dello spedizioniere riguardava solo i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa da lui ottenuti mediante un'espressa pattuizione con il vettore e che si riferivano in modo specifico alla singola spedizione a lui affidata dal committente, mentre non dovevano essere accreditati al committente i premi spontaneamente concessi dal vettore allo spedizioniere in relazione alla sua attività complessiva, riferita ad un periodo di tempo più o meno lungo, e non in relazione ai singoli contratti di trasporto. La S.C., nel respingere tale motivo di ricorso, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. III del 1977 numero 5157 (26/11/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti