Obblighi dell'amministratore delegato e dell'amministratore unico (società per azioni)




L'ultima parte del I comma dell'art. 2391 cod.civ. specifica che, nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo che agisce per la società si sostanzia nell'amministratore delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

In tal caso pertanto non è sufficiente che l'amministratore delegato adempia all'obbligo informativo previsto dal citato articolo, bensì deve anche astenersi dal compiere l'operazione. Sebbene non sia stata presa in espressa considerazione, alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi in riferimento alla condotta dell'amministratore unico che, pur non potendo investire dell'operazione l'organo collegiale, dovrà comunque dare notizia del proprio interesse al collegio sindacale. La violazione di tale obbligo renderà applicabili le norme che prevedono la tutela risarcitoria (artt. 2393 , 2394 e 2395 cod.civ.), l'art. 2383, III comma, cod.civ. riferito alla revoca per giusta causa, l'art. 2409 cod.civ. , che attiva il rimedio della denuncia al tribunale, nonché, infine, la possibilità di annullare il contratto concluso in conflitto di interessi ex art. 1394 cod.civ. .

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Obblighi dell'amministratore delegato e dell'amministratore unico (società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti