Codice Civile art. 2394


RESPONSABILITA' VERSO I CREDITORI SOCIALI
1. Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale.
2. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
3. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
(art. così sostituito dall' art.1 D.Lgs.n.6/2003 - Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366).

(Testo previgente:
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l' inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell' integrità del patrimonio sociale.
L' azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l' azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore.
La rinunzia all' azione da parte della società non impedisce l' esercizio dell' azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l' azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi.)

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