E' nullo ogni patto volto a riversare l’onere del tributo su soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 4 DPR n. 643/1972. (Cass. Civ., Sez. II, n. 17576 del 23 agosto 2011)

In tema di oneri tributari nella compravendita è nullo ed elude l’obbligo fiscale il patto davanti al notaio con il quale il venditore si accorda con l’acquirente (o viceversa) per trasferire a quest’ultimo la maggiore imposta.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione riguarda un tributo ormai abrogato da anni, vale a dire l'INVIM, che colpiva l'incremento di valore degli immobili e che, per tale motivo, era posta a carico dell'alienante, odioso balzello effettivamente nutrito dal fenomeno inflazionistico. La legge poneva a carico indefettibilmente del venditore tale imposta, sancendo l'invalidità del patto contrario. Pericoloso inferire da tale regola una più generale riguardante gli altri e diversi tributi e tasse poste a carico di ciascuna delle parti di una negoziazione interprivata.

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