Nomina dei liquidatori



La fase di liquidazione postula anzitutto la necessità di provvedere alla nomina dei soggetti che rivestano la relativa qualità. Chi può essere nominato liquidatore? Deve essere uno tra i soci oppure è possibile nominare un soggetto estraneo alla compagine sociale? A questo proposito si può richiamare l'analoga diatriba riferibile alla qualifica di amministratore nota1.

Una volta che il o i liquidatori siano stati nominati, essi sostituiscono in tutto e per tutto gli amministratori, sia nella rappresentanza della società, sia nella titolarità del potere di gestione (Cass. Civ. Sez. II, 6787/95 ).

Il procedimento all'esito del quale si perviene alla nomina dei liquidatori è liberamente conformabile dai patti sociali. La nomina potrà essere effettuata con il consenso di tutti i soci (art. 2275 cod. civ. ). La possibilità che essa intervenga a semplice magigoranza potrà tuttavia scaturire da apposita previsione del contratto sociale. In caso di disaccordo, la nomina è devoluta al Presidente del tribunale, il quale vi provvede in esito all'istanza degli amministratori, di un singolo socio od anche di un creditore sociale. Il conseguente provvedimento non possiede natura contenziosa, appartenendo alla giurisdizione volontaria: come tale il relativo decreto non è soggetto a reclamo nè a ricorso per Cassazione (Cass. Civ. Sez. Unite, 11104/02 ). E' tuttavia ipotizzabile anche un intervento del Tribunale in sede contenziosa: si pensi alla pronunzia con la quale venga accertata l'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento della società, facendosi conseguentemente luogo alla nomina dei liquidatori (Tribunale Napoli, 18 aprile 2007 ) .

Con la successiva accettazione della nomina (che ben può intervenire anche tacitamente: Cass. Civ. Sez. I, 1235/71 ) i liquidatori prendono il posto degli amministratori, i quali sono tenuti a consegnare loro i beni ed i documenti sociali, presentando altresì il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto.

Per quanto attiene all'aspetto pubblicitario, soltanto prima dell'attuazione del Registro delle imprese e della Sezione speciale dedicata alle società semplici poteva reputarsi che il mutamento dei soggetti dotati di poteri rappresentativi dovesse essere semplicemente portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 3650/77 ) . Attualmente le vicende sociali, compresa la nomina dei liquidatori, sono invece conoscibili per il tramite della consultazione dei dati inseriti nella predetta Sezione.

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Note

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Il nodo è quella della necessità o meno che l'amministratore (o, nel nostro caso, il liquidatore) sia uno dei soci. Chi reputa che le funzioni predette debbano essere ricondotte al mandato tende ad ammettere le stesse possano essere rivestite anche da un soggetto non socio. Quanti invece pensano che queste qualifiche siano necessariamente collegate con la qualità di socio, pervengono alla contraria soluzione. Nel primo senso, ammettendo la possibilità che vengano nominati liquidatori tanto i soci, quanto gli amministratori, i terzi, i creditori o un comitato di creditori ed anche una persona giuridica: cfr. Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 832.
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Bibliografia

  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

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