Modalità di computo del tempo



Frequentemente le attività che hanno rilievo per il diritto devono essere compiute entro periodi di tempo prefissati. Altre volte, affinchè determinati fatti producano effetti giuridici, occorre che sia trascorso un certo periodo di tempo.

A questo riguardo occorre distinguere il tempo  mobile dal tempo fisso.

Quest'ultimo corrisponde a quello che si indica in relazione ad un dato giorno del calendario (esempio: scadenza del pagamento di un credito il giorno 1 luglio 1999).

Il tempo è invece definibile come mobile, quando è indicato computando un certo numero di giorni, di mesi o di anni  a partire da una data (esempio: un contratto di somministrazione avente durata di sei mesi dall'esecuzione della prima consegna, scadenza di una cambiale ad un anno dalla data di emissione). La mobilità del termine dipende dal fatto che, per stabilire il giorno preciso in cui finisce l'esecuzione delle prestazioni afferenti alla somministrazione, ovvero deve esser pagato il debito di cui alla cambiale, occorre computare partitamente giorni, mesi ed anni. Mesi ed anni non hanno, infatti, tutti pari durata: ne segue che la determinazione del giorno può subire spostamenti (es.: due mesi a far tempo dal primo gennaio corrisponde al giorno 28 o 29 di luglio; due mesi dal primo di giugno corrisponde invece al giorno 31 luglio)nota1 .

Da quanto esposto emerge dunque l'indispensabilità di norme che pongano una disciplina di computo dei termini e, più in generale, del decorso del tempo.

A tal fine, gli artt. 2962 e 2963 cod.civ., dettati in tema di prescrizione, costituiscono principi paradigmatici, valevoli anche per ulteriori casi, sia nell'ambito del diritto sostanziale sia in quello processuale  (es.:usucapione, decadenza etc.: cfr.Cass. Civ. Sez. I, 9536/91 ).

Il giorno è l'unità base  di misurazione del tempo: esso consta di un ciclo di ventiquattro ore dalla prima alla ventiquattresima (mezzanotte). Giova rilevare che le ore 24 naturali possono, limitatamente ad alcuni periodi dell'anno, non coincidere con le ore 24 legali: ai fini del diritto conta la separazione di un giorno dall'altro basata sulla mezzanotte legalenota2 .

I giorni sono, a propria volta, raggruppabili in settimane, mesi ed anni.

Ai sensi dell'art. 2962 cod.civ. viene specificato che la prescrizione si compie con il decorso dell'ultimo giorno del termine.

La norma successiva prevede che i termini di prescrizione si computano secondo il calendario comune (gregoriano). Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine, si includono anche i giorni festivi ed infine la prescrizione si verifica con lo spirare dell' ultimo istante del giorno finale (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7437/86 ).

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (Cass. Civ. Sez. I, 11391/95 )nota3. Se viene fissato un termine di dieci giorni da oggi per il compimento di un atto, il giorno di oggi non viene computato (dies a quo non computatur in termino); al contrario viene calcolato il giorno di scadenza (dies ad quem computatur in termino).

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese: si segue cioè il criterio ex nominatione e non ex numeratione dierum.

Ad esempio il termine di due mesi a far tempo dal 20 dicembre scade il 20 febbraio e non il 18 febbraio: non si computano cioè sessanta giorni dal 20 dicembre. Se nel mese di scadenza manca il giorno corrispondente, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese: es. il termine di un mese a far tempo dal 31 gennaio scade il 28 febbraio. E' evidente che l'effettivo numero di giorni può, nel termine computato a mesi, essere diverso a seconda di quali siano i mesi coinvolti nella computazione, poiché il numero dei giorni di ciascun mese è variabile. Detta regola (vale a dire computo non ex numeratione ma ex denominatione dierum) è valevole in tutti i casi in cui il tempo è indicato a mesi (artt. 2963 cod.civ., 155 cod.proc.civ., 41 legge cambiaria).

Se il termine viene indicato in anni, mesi e giorni o frazione di mesi, occorre procedere tramite una combinazione delle regole esaminate.

Per quanto attiene alle scadenze cambiarie se una cambiale è tratta "a certo tempo data" fra due piazze che seguono differenti calendari, il computo va operato in relazione al calendario del luogo di pagamento.

A volte si parla infine di termine a ritroso, per significare che la computazione deve avere inizio non già, come avviene ordinariamente, dal giorno più lontano, bensì da quello più recente, il quale deve essere considerato come quello a quo computatur terminis (Cass. Civ. Sez. III, 9701/97 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7386/96 ).

Giova rilevare che l'art. 1  della legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede la sospensione dei termini processuali  durante il periodo feriale che intercorre dal primo al trentuno del mese di agosto.

Note

nota1

Rileva la distinzione tra tempo fisso e tempo mobile Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.153.
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nota2

Così anche Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.112.
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nota3

Si parla a questo proposito di tempo utile (Barbero, cit., p.154), per indicare non già che si abbia esclusione dal computo del termine di tutti i giorni festivi cadenti tra la data d'inizio e la data di scadenza, bensì soltanto proroga di diritto della scadenza al primo giorno susseguente non festivo.
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Bibliografia

  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

Prassi collegate

  • Quesito n. 204-2013/T, Computo termini notifiche ex art. 3-ter d.lgs. 463/1997 e art. 149 cpc

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