Regio Decreto del 1933 numero 1669 art. 41


La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.
Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.
Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con la espressione «mezzo mese» si intende il termine di quindici giorni.

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