Attestazioni rese nell'atto pubblico dal notaio rogante: valenza probatoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20787 del 14 ottobre 2015)

Ai fini del giudizio disciplinare, le attestazioni che il Notaio renda in atti dal medesimo redatti non possono avere efficacia probatoria qualificata anche nei propri confronti, assumendo invece tali attestazioni il rilievo previsto dalla legge nei confronti delle parti dell'atto e dei terzi interessati. Nel caso del giudizio disciplinare, nell'ambito del quale può venire in rilievo anche il comportamento del Notaio nel momento della confezione dell'atto, tali dichiarazioni non possono assumere identico valore potendosi così ammettere non solo la prova per testi, ma anche quella per presunzioni, nei limiti in cui essa è consentita nel giudizio civile.
Ritiene la S.C. che un’attività «incalzante ed economicamente profittevole» non possa essere ritenuta, di per sé sola, contraria ai doveri professionali del notaio, dovendosi in concreto ed adeguatamente provare le violazioni contestate. Infatti un’efficace organizzazione (di mezzi e risorse adeguati, qualitativamente e quantitativamente) può ben idoneamente supportare un’intesa attività senza compromettere la qualità della stessa ed il rispetto dei doveri professionali. Resta poi estranea alla materia disciplinare la sola questione relativa al profitto, che si è in grado di trarre da un’attività professionale adeguatamente organizzata, ma pur sempre svolta nel rispetto dei doveri, anche deontologici, che fanno capo al professionista.

Commento

(di Daniele Minussi)
Può il rilevante numero delle stipule in un’unica giornata, con orari di sottoscrizione aventi pochi minuti di distanza tra l'uno e l'altro costituire prova induttiva della mancata esecuzione delle attività di accertamento dell'identità delle parti, della lettura integrale del testo dell'atto, dell'accertamento della volontà delle parti? Secondo la S.C. la risposta è negativa: acclarato che le attestazioni svolte in atto dal notaio non possiedono forza legale privilegiata nei confronti del professionista stesso (atteggiandosi diversamente rispetto alla efficacia probatoria afferente alle parti), è stato tuttavia escluso che l'irrogazione della sanzione potesse essere basata unicamente sulla ritenuta incompatibilità cronologica costituita dalle prestazioni professionali "ravvicinate" senza che fosse stato condotta una concreta disamina dei casi concreti sulla scorta di specifiche valutazioni.

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