Il mandato
si presume conferito a titolo oneroso (art.
1709, cod.civ. )
nota1. Quando il compenso del mandatario non sia stato stabilito dalle parti, viene determinato secondo le tariffe professionali o gli usi o, in mancanza, ad opera del giudice.
Il corrispettivo può essere variamente stabilito. Ordinariamente esso consiste in una somma di denaro commisurata ai parametri di cui alla norma in esame. L'ammontare può essere tuttavia previsto anche a priori, a forfait ovvero a percentuale sull'affare da compiersi
nota2. Il compenso può anche consistere in utilità diverse dal denaro, quale l'attribuzione di un diritto personale di godimento (Cass. Civ. Sez. I,
922/1977 ). Il mandatario non è ordinariamente tenuto a garantire il buon esito dell'affare, ad eccezione di una espressa previsione in questo senso.
La presunzione di onerosità qui in esame può essere vinta in base a qualsiasi elemento (quale ed esempio le circostanze nelle quali l'incarico è stato conferito, la qualità delle parti, etc. (Cass. Civ. Sez. III,
605/1980 Cass. Civ.Sez. II,
3233/1982 ).
In tutte le ipotesi in cui il mandato sia a titolo gratuito non si può dire che si abbia nè una donazione diretta nè una liberalità indiretta: non sussiste infatti tecnicamente un arricchimento del mandante ed un correlativo depauperamento del mandatario
nota3.
nota1
La presunzione di onerosità del mandato si oppone alla disciplina del previgente codice civile che, in conformità alla tradizione, concepiva il mandato come contratto prettamente gratuito.
top1Note
nota2
Cfr. Alcaro (a cura di), Il mandato, Milano, 2000, p.22.
top2nota3
Così Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XXXII, Milano,1984, p.145.
top3 Bibliografia
- ALCARO, Il mandato, Milano, 2000
- LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984