Legge regionale Puglia del 2001 numero 20 art. 22


abrogato - POTERI DI ANNULLAMENTO

[1. Entro dieci anni dalla data della loro emanazione e/o adozione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della L. n. 241/1990, assegna un termine di trenta giorni al Comune per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente.
2. In caso di inadempienza nel termine, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'urbanistica, annulla, con decreto motivato, i provvedimenti e le deliberazioni comunali non conformi alla disciplina urbanistica. ed edilizia vigente.
3. Il Presidente della Giunta regionale può delegare i poteri di cui ai commi precedenti al Garante di cui all'articolo 21 competente per territorio].
(Articolo abrogato dal'art. 39, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22)

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