Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 52


ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 17 e 33 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante «Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8. Deleghe in materia di espropriazioni per pubblica utilità»;
b) articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 1° agosto 1978, n. 26, recante «Modificazioni ed integrazioni della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale»;
c) L.R. 8 marzo 1976, n. 10, recante «Interpretazione autentica di disposizioni relative al settore espropriativo ed urbanistico. Norme provvisorie in materia di urbanistica. Norme integrative e modificative della legge regionale 14 marzo 1975, n. 16 e della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18»;
d) L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, recante «Programmi pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10»;
e) L.R. 13 gennaio 1978, n. 5, recante «Modifica alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica utilità»;
f) L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, recante «Norme sul riordino istituzionale»;
g) L.R. 13 novembre 1984, n. 50, recante «Interpretazione autentica dell'art. 23 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, della medesima legge nonché dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6»;
h) L.R. 6 maggio 1985, n. 20, recante «Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia. Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. Applicazione degli articoli 29 e 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 41 e 42:
a) L.R. 5 settembre 1988, n. 36, recante «Disposizioni in materia di programmazione e pianificazione territoriale»;
b) L.R. 28 dicembre 1992, n. 47, recante «Promozione della strumentazione urbanistica generale comunale, di piani regolatori sperimentali e di progetti di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;
c) L.R. 6 settembre 1993, n. 31, recante «Procedimento di approvazione di strumenti urbanistici comunali che apportino modifiche alla cartografia del Piano territoriale paesistico regionale».
3. Dal termine e nei limiti di cui al comma 2 sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:
a) L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante «Tutela ed uso del territorio», ad eccezione degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 54;
b) L.R. 29 marzo 1980, n. 23, recante «Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, della legge regionale 12 gennaio 1978, n. 2, della legge regionale 2 maggio 1978, n. 13, della legge regionale 1° agosto 1978, n. 26, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, della legge regionale 13 marzo 1979, n. 7», ad eccezione degli artt. 21, 22, 23, 24, 25 e 46, dei commi 1 e 5 dell'art. 55 e dell'art. 60;
c) L.R. 8 novembre 1988, n. 46, recante «Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche», ad eccezione degli artt. 1 e 2 e dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 6;
d) L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, recante «Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia», ad eccezione del comma 2 dell'art. 10 e degli artt. 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono infine soppresse:
a) al comma 6 dell'art. 3 della L.R. 9 aprile 1990, n. 28, recante «Disciplina del vincolo di destinazione delle aziende ricettive in Emilia-Romagna», le seguenti parole: "che vi provvede sentito il parere della prima Sezione del Comitato consultivo regionale di cui alla L.R. 24 marzo 1975, n. 18, concernente, tra l'altro, norme in materia di urbanistica";
b) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante «Norme in materia di regolamenti edilizi comunali», le seguenti parole: «sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione, e»;
c) al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, recante «Norme in materia di regolamenti edilizi comunali», le seguenti parole: «sentito il Comitato consultivo regionale - I Sezione.»;
d) al comma 2, lettera a), punto 2, dell'art. 4 della L.R. 12 aprile 1995, n. 33, recante «Delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna e attribuzione di funzioni», le seguenti parole: «, approvando gli strumenti stessi».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 52"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti