Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 48


INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DI PROVINCE E UNIONI DI COMUNI

1. La Regione, al fine di promuovere la formazione e approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica intercomunali, di cui all'articolo 13, commi 3 e 3-bis, concede contributi alle Unioni dei Comuni e alle Nuove Comunità montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed integrato anche della funzione comunale di elaborazione, approvazione e gestione degli strumenti di pianificazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. La Regione concede inoltre contributi alle Province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo e della Valsat, quali elaborati costitutivi dei PTCP, da rendere disponibili per l'elaborazione degli altri strumenti di pianificazione ai sensi dell'articolo 17.
3. I contributi sono percentualmente definiti dalla Giunta regionale e concessi, attraverso apposita convenzione, alle Province oltre che per le finalità di cui al comma 2 anche per promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema di pianificazione regionale.
(Comma così modificato dall’art. 44, commi 1 e 2, L.R. 23 dicembre 2010, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2011)
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono concessi alle Unioni di Comuni sulla base di programmi annuali. Le richieste di contributo sono inoltrate dalle Unioni al Presidente della Regione secondo le modalità e i termini contenuti in un bando, che indica tra l’altro la misura percentuale massima del contributo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, a norma dell'articolo 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
(Comma così modificato dall’art. 44, commi 3 e 4, L.R. 23 dicembre 2010, n. 14, a decorrere dal 1° gennaio 2011)
5. La valutazione delle richieste presentate dai Comuni è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi sulla base del seguente ordine di priorità:
a) la dimensione demografica dell'Unione con precedenza alle Unioni con minore popolazione;
b) la data di entrata in vigore dei PRG dei comuni facenti parte dell'Unione, con precedenza per quelli da più tempo vigenti.

(Il presente articolo, già modificato dall’art. 43, comma 4, L.R. 25 novembre 2002, n. 31, è stato poi così sostituito dall’art. 42, L.R. 6 luglio 2009, n. 6 e successivamente così modificato come indicato nelle note che seguono
Testo previgente:
Art. 48. Interventi finanziari a favore di province e comuni. 1. La Regione per agevolare la revisione del P.T.C.P. e dei vigenti strumenti urbanistici comunali, secondo i contenuti della presente legge, promuove e sostiene programmi di aggiornamento professionale, rivolti in particolare al personale degli uffici tecnici, nell'ambito delle previsioni di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19.
2. La Regione concede inoltre contributi ai comuni ed alle province per favorire la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, previsti dalla presente legge, ed in particolare per l'elaborazione del quadro conoscitivo, quale elaborato costitutivo dei P.T.C.P. e del P.S.C.
3. I contributi sono concessi, attraverso apposita convenzione, alle province oltre che per le finalità di cui al comma 2 anche per promuovere l'adeguamento dei PTCP al sistema dì pianificazione regionale. Gli stessi contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. I contributi agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale sono concessi ai comuni nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e sulla base di programmi annuali. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni interessati al Presidente della Regione secondo le modalità ed i termini contenuti in un bando pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 241 del 1990.
5. La valutazione delle richieste presentate dai comuni è effettuata dalla Giunta regionale, che approva il programma di erogazione dei contributi sulla base del seguente ordine di priorità:
a) l'elaborazione del P.S.C. in forma associata;
b) la dimensione demografica del comune, con precedenza ai comuni con minore popolazione;
c) la data di entrata in vigore del P.R.G., con precedenza per quelli da più tempo vigenti.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 48"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti