Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 46


CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E DI OPERE ABUSIVE

1. L'autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso alberghiero, di cui al R.D.L. 8 novembre 1938, n. 1908, è rilasciata dai comuni unitamente al provvedimento di concessione edilizia.
2. Sono delegati alle province:
a) gli interventi mi via sostitutiva, di cui al comma 8 dell'art. 7, al comma 5 dell'art. 9 e al comma 8 dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985;
b) [le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della legge n. 1150 del 1942];
(Lettera soppressa dall'art. 43, comma 3, L.R. 25 novembre 2002, n. 31)
c) [l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 398 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, come sostituito dal comma 60 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662];
(Lettera abrogata dall'art. 49, comma 1, lettera a), L.R. 25 novembre 2002, n. 31, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 della medesima legge)
d) l'esercizio dei poteri sostitutivi e la nomina del commissario ad acta di cui al comma 5 dell'art. 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136.

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