Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 45


abrogato - CAPO II Norme finali (CONFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ)

[1. Ferme restando le competenze delle province di cui all'art. 132 della L.R. n. 3 del 1999, i comuni sono delegati:
a) ad adottare i provvedimenti concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, relativamente a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità trasferite o delegate alla Regione;
b) ad adottare i provvedimenti concernenti le funzioni amministrative per le occupazioni temporanee e di urgenza e per i relativi atti preparatori attinenti a tutte le opere pubbliche e di pubblica utilità trasferite o delegate alla Regione.
2. La pubblicazione prevista per i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio delle funzioni delegate, di cui al comma 1, è effettuata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 21 dicembre 2001, n. 47)
3. Alle Province sono conferiti i compiti di designazione e nomina dei componenti delle Commissioni competenti alla determinazione del valore agricolo, di cui all'articolo 41 del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché di disciplina del funzionamento delle stesse. A tali Commissioni sono demandati altresì i compiti in materia di quantificazione delle sanzioni in caso di abusi edilizi, già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio.
(Comma così sostituito dall'art. 4, L.R. 21 dicembre 2001, n. 47)
4. I soggetti che richiedono la stima dell'indennità definitiva di esproprio o del valore venale degli immobili, nei casi e per le finalità previsti dalla legge n. 47 del 1985, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della Commissione, di una somma determinata forfettariamente dalla Provincia, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale. Le somme, versate alle province, sono destinate al funzionamento delle Commissioni ed al pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti].
(Articolo abrogato dall'art. 34, comma 1, lettera b), L.R. 19 dicembre 2002, n. 37)

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