Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 43


ADEGUAMENTO DEI PIANI PROVINCIALI E COMUNALI ALLA PRESENTE LEGGE

1. Le province sono tenute ad adottare il P.T.C.P., entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora risultino dotate, alla stessa data, di Piano infraregionale.
2. Le province provvedono entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare il P.T.C.P. approvato in conformità alla previgente L.R. n. 6 del 1995.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione dei piani regolatori generali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione ed adozione del PSC e del RUE. Il PSC, il RUE e il POC possono altresì essere adottati dal Comune contestualmente.
(Comma così sostituito dall’art. 41, L.R. 6 luglio 2009, n. 6
Testo previgente:
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la revisione dei piani regolatori generali è effettuata attraverso la contemporanea elaborazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C., secondo i contenuti di cui alla presente legge. A tal fine il P.S.C., il R.U.E. e il P.O.C. possono essere adottati dal Comune contestualmente.)
4. I comuni dotati di P.R.G.:
a) approvato entro il 31 dicembre 1990 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2002;
b) approvato tra il primo gennaio 1991 ed il 31 dicembre 1992 sono tenuti ad adeguare lo strumento urbanistico ai contenuti della presente legge entro il 31 dicembre 2003;
c) approvato dopo il primo gennaio 1993 sono tenuti ad adeguare lo strumento, urbanistico ai contenuti della presente legge entro dieci anni dalla loro approvazione.
5. I comuni dotati di P.R.G. approvato dopo il primo gennaio 1997 possono stabilire quali previsioni del piano vigente costituiscono il P.S.C., il P.O.C. e quali assumere nella disciplina del R.U.E., in conformità a quanto disposto dagli artt, 28, 29 e 30 della presente legge. A tal fine, i comuni provvedono alla definizione dei contenuti cartografici e normativi dei medesimi strumenti urbanistici senza apportare modifiche sostanziali alle previsioni già contenute nel P.R.G. vigente.
6. [Gli strumenti di cui al comma 5 possono essere predisposti e adottati entro il termine perentorio dell'11 aprile 2003. Per i Comuni dotati di PRG, o sua variante generale, approvato in data successiva all'11 aprile 2002, ai sensi dell'att. 42 della presente legge, tale termine perentorio è stabilito in un anno dalla data di approvazione del medesimo piano.
(Gli attuali commi 6 e 6-bis così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 1, L.R. 21 dicembre 2001, n. 47)].
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, L.R. 3 giugno 2003, n. 10)
6-bis. Gli strumenti di cui al comma 5 sono approvati con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978. Rimane fermo l'obbligo di adeguamento degli strumenti così formati entro dieci anni dalla data di approvazione del PRG ovvero nei termini definiti dal PTCP ai sensi del comma 4 dell'art. 26.
(Gli attuali commi 6 e 6-bis così sostituiscono l'originario comma 6 per effetto dell'art. 1, L.R. 21 dicembre 2001, n. 47)
6-ter. I comuni, in sede di adeguamento dei piani urbanistici vigenti, ai sensi dei commi 5 e 6-bis, possono dare atto con la deliberazione di approvazione dei nuovi strumenti di pianificazione che gli stessi costituiscono carta unica del territorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, qualora la Provincia, nell'àmbito delle osservazioni di cui all'art. 15, comma 5, della previgente L.R. n. 47 del 1978, dichiari espressamente la conformità degli strumenti comunali alla pianificazione sovraordinata.
(Il presente comma, dapprima aggiunto dall'art. 43, comma 2, L.R. 25 novembre 2002, n. 31 è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 3 giugno 2003, n. 10)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 43"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti