Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 42


CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI IN ITINERE

1. Gli strumenti comunali, provinciali e regionali di pianificazione territoriale e urbanistica, adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono approvati e diventano efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione previgente.
2. La medesima disposizione può trovare applicazione per le varianti generali al P.R.G., per i P.T.C.P. e loro varianti adottati entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
(Comma così modificato dall'art. 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 34)

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