Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 41


TITOLO IV Disposizioni transitorie e finali - CAPO I Norme transitorie - (ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI E LORO MODIFICAZIONI)

1. Fino all'approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. in conformità alla presente legge, i comuni danno attuazione alle previsioni contenute nei vigenti piani regolatori generali.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C., possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:
a) i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'alt 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;
b) le varianti al P.R.G. di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;
c) le varianti al P.R.G. previste da atti di programmazione negoziata;
d) i programmi pluriennali di attuazione;
e) le varianti specifiche di recepimento delle previsioni dei piani sovraordinati.
3. Fino all'approvazione del P.S.C., del R.U.E. e del P.O.C. i comuni possono inoltre adottare ed approvare, con le procedure previste dai commi 4 e 5 del previgente art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, varianti al P.R.G. necessarie per la localizzazione di sedi, attrezzature e presidi delle forze dell'ordine o della polizia municipale nonché per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico, definiti dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere altresì adottate, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche ai P.R.G. approvati dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 6 del 1995, purché conformi ai piani sovraordinati ed alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
(Periodo così modificato dapprima dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 novembre 2000, n. 34 e poi dall'art. 39, L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, a decorrere dal 1° gennaio 2005)
Nel rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 43 e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere sia adottate che approvate entro tale termine, con le procedure previste dalla legislazione previgente, varianti specifiche tali da non introdurre modifiche sostanziali alle scelte di Piano e che prevedono limitati incrementi relativi a nuovi e motivati fabbisogni della capacità insediativa e delle zone omogenee D previsti dal piano vigente, al PRG approvati prima della L.R. n. 6 del 1995.
(Periodo così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 34)
Dette varianti devono essere conformi ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge.
(Periodo così modificato dall'art. 1, comma 2, L.R. 16 novembre 2000, n. 34)
I piani aziendali previsti per le zone agricole nei PRG formati ai sensi della L.R. n. 47 del 1978, sono approvati ai sensi dell'art. 25 della medesima legge regionale.
(Periodo così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 16 novembre 2000, n. 34)
4-bis. Nel corso dell'elaborazione degli strumenti urbanistici comunali previsti dalla presente legge, i Comuni possono predisporre un'unica variante specifica al PRG, che presenti carattere di urgenza, per comprovate ragioni di interesse pubblico, e che risulti conforme al documento preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui contenuti della pianificazione stabilita dalla presente legge. La variante è esaminata dalla conferenza di pianificazione, congiuntamente alla documentazione attinente al piano strutturale. Essa può essere adottata ed approvata, ai sensi del previgente articolo 14 della legge regionale n. 47 del 1978, a seguito della conclusione della conferenza di pianificazione e della stipula dell'accordo di pianificazione e tenendo conto dei contenuti dell'accordo stesso.
(Comma aggiunto dall’art. 40, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)
5. Gli artt. 21, 22 e 25 della L.R. n. 47 del 1978 continuano a trovare applicazione per l'adozione e l'approvazione dei piani particolareggiati per le aree destinate ad attività estrattive previsti dall'art. 8 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 30 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9.

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