Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-undecies


AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 159 dello stesso Codice.
2. I Comuni e le Unioni di comuni assicurano l’adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l’attività di tutela del paesaggio e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall’articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. La Giunta regionale, accerta l’inadempienza di un Comune o di una Unione di Comuni a quanto previsto dal comma 2, apportando, previa formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all’assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell’articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
4. I Comuni e le Unioni di Comuni richiedono, a corredo dell’istanza di autorizzazione, la documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.
5. Ai fini dell’esercizio della funzione di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni, negli ambiti territoriali individuati dall’articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all’articolo 136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall’atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6 dell’articolo 40-duodecies.
6. La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l’Unione di comuni deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.
7. L’autorizzazione è atto autonomo e presupposto del titolo abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L’autorizzazione è vigente per un periodo di cinque anni dalla sua emanazione, trascorso il quale l’esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee e stagionali, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi.
8. Presso ogni Comune e Unione di Comuni è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell’elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per territorio, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza.
9. Al fine di definire ambiti ottimali per l’esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di Comuni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della presente legge, sono tenuti all’istituzione e gestione, in forma associata, di un’unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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