Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 40-terdecies


PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO

1. Per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e le verifiche e aggiornamenti delle stesse, proposte dalla Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell’articolo 40-duodecies, comma 6, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 138 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui al comma 1, integrano la disciplina generale di tutela e valorizzazione del paesaggio dettata dal PTPR, come specificato e integrato dai PTCP.
3. Il parere di cui all’articolo 138, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è espresso dalla Regione sentita la Commissione regionale per il paesaggio. La Commissione comunica la propria valutazione entro quindici giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Giunta regionale esprime il proprio parere.
(Il titolo III-bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies), è stato aggiunto dall’art. 1, L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

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