Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 36-quinquies


PARTECIPAZIONE

1. Nel procedimento unico di cui al presente titolo sono garantiti il diritto di accesso alle informazioni che attengono al progetto dell'opera e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente, la consultazione e la partecipazione al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, secondo le modalità indicate negli articoli 36-sexies e 36-septies.
2. L'amministrazione procedente può individuare un garante della comunicazione e della partecipazione, distinto dal responsabile del procedimento, il quale cura l'attuazione dei compiti indicati dal comma 1.
3. Il garante assicura lo svolgimento del percorso partecipativo o dell'Istruttoria pubblica; garantisce la massima accessibilità ai materiali e la trasparenza, anche in via informatica su appositi siti web, della valutazione dei documenti sottoposti al dibattito e della elaborazione di quelli prodotti nel corso del dibattito stesso; cura la conclusione del processo partecipativo, predisponendo la sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni avanzate.
(Articolo aggiunto dall’art. 37, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

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