Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 24


abrogato - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (P.T.P.R.)

[1. Il Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) costituisce parte tematica del P.T.R., avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Il P.T.P.R. provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della disciplina per la loro tutela e valorizzazione.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, i P.T.C.P. che hanno dato o diano piena attuazione alle prescrizioni del P.T.P.R., approvato con la Delib.C.R. 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa].
(Articolo abrogato dall’art. 4, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 24"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti